[vc_row][vc_column][vc_column_text]Non ce ne occupiamo certo da oggi, non abbiamo aspettato che la bomba scoppiasse in mano a un paese sfibrato, diviso e impaurito: da anni contrastiamo con azioni sul campo e proposte politiche l’onda nera che sta montando. Ma oggi il momento elettorale impone ai cittadini scelte e responsabilità e alle forze politiche idee e proposte concrete su cui impegnarsi, quindi abbiamo elaborato un piano in cinque punti. Eccolo.
- Istituzione di un osservatorio pubblico su fatti, fenomeni, gruppi e movimenti fascisti. Non è un ufficio del Ministero dell’Interno cui cambiare l’insegna fuori dalla porta, perché non di solo ordine pubblico si tratta. L’osservatorio, istituito per legge, avrà la struttura di un’agenzia indipendente e sarà partecipato da associazioni, enti, esperti impegnati a diversi livelli e con diverse competenze sul tema del contrasto ai fenomeni del fascismo e del razzismo. L’osservatorio eserciterà il monitoraggio del fenomeno, curerà periodiche relazioni informative agli organi politici centrali e periferici, indicherà progetti specifici di intervento sul piano culturale, legislativo ed amministrativo.
- Piano formativo straordinario in ogni ordine di scuola, dalle superiori all’università, sulla storia dei fascismi, l’educazione al multiculturalismo, il diritto antidiscriminatorio, la tutela dei diritti umani fondamentali.
- Sospensione immediata, nella prospettiva dello scioglimento, di gruppi, partiti e movimenti di ispirazione fascista e/o razzista. Indichiamo la strada percorribile sin da ora, senza bisogno di introdurre nuove norme: il decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993 («legge Mancino») «Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa», all’articolo 7 (sospensione cautelativa e scioglimento), comma 1, prevede che quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell’articolo 3 o per uno dei reati previsti dall’articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, (legge Reale) o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 (Prevenzione e repressione del delitto di genocidio) e ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (legge Anselmi) «può essere disposta cautelativamente (…) la sospensione di ogni attività associativa». La stessa «legge Mancino», al medesimo articolo 7, comma 2, prevede che, qualora siano accertati i reati di cui alle suddette leggi, «il Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ordina con decreto lo scioglimento dell’organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni».
- Servizio pubblico radio-televisivo: deve essere obbligatorio, almeno per i canali RAI, la produzione di programmi e contenuti informativi sul tema del fascismo, della Costituzione repubblicana, dei valori di solidarietà economica, politica e sociale previsti come doveri inderogabili, della storia dei diritti umani in una prospettiva storica ma anche diacronica e geopolitica.
- Aggiornamento dell’apparato sanzionatorio penale: rimodulazione delle pene relative alle fattispecie di reato già esistenti (codice penale e legge Mancino) con riferimento alla effettiva gravità anche sociale del fatto contestato e alla maggior diffusione di istigazione all’odio razziale ed hate speech ove posti in essere sul web e/o a mezzo social networks; misure riparative nei confronti delle vittime di reati d’odio, percorsi di risocializzazione del condannato per reati d’odio attraverso formazione e volontariato obbligatori anche in sostituzione della pena detentiva.
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