Un’altra incostituzionalità per le “grande riforme” della legislatura: tocca (di nuovo) allo “Sblocca Italia”

Incostituzionale un altro pezzo delle “riforme” della legislatura, e soprattutto dei tre anni del Governo Renzi. Un periodo di grande ubriacatura del “rinnovamento”, in cui bastava un titolo perché tutti o quasi credessero che era “la volta buona”

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1500626429156{margin-top: 20px !important;}”][/vc_column_text][vc_column_text]Con sen­ten­za n. 170 del 2017 la Cor­te ha dichia­ra­to l’ille­git­ti­mi­tà costi­tu­zio­na­le del d.l. 133 del 2014, cosid­det­to “Sbloc­ca Ita­lia”, limi­ta­ta­men­te all’art. art. 38, com­ma 7, lad­do­ve rimet­te al Mini­ste­ro del­lo Svi­lup­po eco­no­mi­co la defi­ni­zio­ne del disci­pli­na­re con le moda­li­tà di con­fe­ri­men­to del tito­lo con­ces­so­rio sen­za alcun coin­vol­gi­men­to del­le Regio­ni, nono­stan­te l’incidenza sul­la mate­ria di com­pe­ten­za con­cor­ren­te «pro­du­zio­ne, tra­spor­to e distri­bu­zio­ne nazio­na­le dell’energia». Lo stes­so arti­co­lo risul­ta altre­sì inco­sti­tu­zio­na­le limi­ta­ta­men­te al com­ma 10 sul­lo svol­gi­men­to del­le atti­vi­tà mine­ra­rie nel Gol­fo di Vene­zia per­ché «sacri­fi­ca agli inte­res­si ener­ge­ti­ci e fisca­li […] quel­lo alla sal­va­guar­dia dell’ambiente».

Risul­ta così col­pi­to un altro pez­zo del­le “rifor­me” del­la legi­sla­tu­ra, e soprat­tut­to dei tre anni del Gover­no Ren­zi, che all’inizio ne ave­va annun­cia­te a biz­zef­fe: “una al mese” (anche se ora lo si ricor­da poco). Era il perio­do del­la gran­de ubria­ca­tu­ra del “rin­no­va­men­to”, in cui basta­va un tito­lo per­ché tut­ti o qua­si cre­des­se­ro che era “la vol­ta buo­na”, come già “fat­to!” (anche se quest’ultimo era lo slo­gan di un pre­de­ces­so­re). Men­tre tut­ti brin­da­va­no ai tito­li, face­va­mo pre­sen­te che man­ca­va “il foglio del come”: ma que­sto – come pochi ten­do­no a ricor­da­re – era con­si­de­ra­to da “gufi”, “fre­na­to­ri”, sem­mai – se se ne pos­se­de­va il tito­lo (non par­ti­co­lar­men­te rispet­ta­to) – nel­la varian­te “pro­fes­so­ro­ni”.

Dopo che la cor­ti­na fumo­ge­na dei fuo­chi d’artificio che accom­pa­gna­va “la gran­de bouf­fe” del­le rifor­me si è dira­da­ta gra­zie soprat­tut­to al risul­ta­to del refe­ren­dum costi­tu­zio­na­le, risul­ta impie­to­sa­men­te come il “foglio del come”, quan­do c’era (per­ché a vol­te sem­bra che man­cas­se pro­prio), fos­se qua­si sem­pre mol­to pasticciato.

Se già alla vigi­lia del refe­ren­dum costi­tu­zio­na­le nes­su­no riven­di­ca­va il meri­to del­la rifor­ma costi­tu­zio­na­le (le cui cri­ti­ci­tà era­no ammes­se dagli stes­si auto­ri e soste­ni­to­ri), la rifor­ma elet­to­ra­le è sta­ta giu­di­ca­ta inco­sti­tu­zio­na­le nel suo carat­te­re fon­da­men­ta­le: il bal­lot­tag­gio (con cui il padre del­la leg­ge D’Alimonte rite­ne­va di iden­ti­fi­ca­re la leg­ge stes­sa). Ma scor­ren­do la giu­ri­spru­den­za costi­tu­zio­na­le vedia­mo, appun­to, come mol­ti altre sia­no le occa­sio­ni in cui le rifor­me dell’epoca sono sta­te giu­di­ca­te inco­sti­tu­zio­na­li: dal­la leg­ge Madia (sent. n. 251 del 2016) al d.l. 133 del 2014, sobria­men­te defi­ni­to (in coe­ren­za con la pre­te­sa di esse­re “l’unico argi­ne al popu­li­smo”) “Sbloc­ca Ita­lia”, col­pi­to pri­ma dal­la sent. n. 7 del 2016 e poi dal­la sent. n. 170 del 2017, come ricor­da­to in apertura.

In mol­te di que­ste deci­sio­ni il pro­ble­ma è pro­prio il man­ca­to coin­vol­gi­men­to del­le auto­no­mie regio­na­li, viste con fasti­dio, in effet­ti, anche dal­la rifor­ma costi­tu­zio­na­le (che pure ne met­te­va qual­che con­si­glie­re in Senato).

For­se tut­to que­sto potreb­be ser­vi­re come moni­to per il futu­ro, per evi­ta­re di pun­ta­re tut­to anco­ra una vol­ta fidei­sti­ca­men­te sul “toc­co magi­co” di qual­cu­no. Dob­bia­mo chie­de­re, inve­ce, di scri­ve­re (e illu­stra­re) bene pri­ma il “foglio del come”. Con meno fret­ta e più effi­cien­za. Del resto, come scri­ve­va Bob­bio (Il futu­ro del­la demo­cra­zia), in demo­cra­zia le doman­de sono velo­ci, ma le rispo­ste devo­no esse­re len­te (cioè riflet­tu­te); per chi non aves­se avu­to occa­sio­ne di leg­ger­lo, pote­va basta­re anche ave­re ascol­ta­to la non­na, quan­do – ripren­den­do for­se incon­sa­pe­vol­men­te i clas­si­ci, da Eso­po ad Ari­sto­fa­ne – ci dice­va che la gat­ta fret­to­lo­sa fa i gat­ti­ni cie­chi.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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